Sentenza n. 5049/2022 delle Sezioni Unite: La revocatoria fallimentare dei pagamenti dei crediti privilegiati
Un importante contributo alla giurisprudenza fallimentare è stato dato dalla sentenza n. 5049/2022 delle Sezioni Unite, che ha affrontato il tema della revocatoria fallimentare dei pagamenti dei crediti privilegiati e la successiva insinuazione al passivo. La Corte ha stabilito che un pagamento eseguito in favore di un creditore privilegiato, come quello pignoratizio, può essere revocato, ma il creditore ha diritto a re-insinuarsi al passivo mantenendo il proprio privilegio sulle somme restituite, rispettando le regole distributive previste dalla legge fallimentare. La stessa soluzione era stata argomentata dall’avv. Edoardo Staunovo-Polacco in “Revocatoria fallimentare dei pagamenti dei crediti privilegiati ed insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 70, secondo comma, l. fall.” (in www.ilcaso.it, pubblicato il 4.6.2019).
La nuova interpretazione della Corte di Cassazione
Questa pronuncia supera un orientamento precedente, che negava la possibilità per il creditore pignoratizio di mantenere il proprio privilegio dopo la revoca del pagamento. La decisione ha avuto un impatto molto significativo sul diritto fallimentare, in quanto ha garantito protezione ai creditori privilegiati, che, pur subendo la revoca del pagamento, manterranno la stessa posizione che avrebbero avuto se il pagamento non avesse avuto luogo, senza quindi perdere il privilegio.
Il diritto del creditore privilegiato ad insinuarsi al passivo con lo stesso Privilegio
L’importanza di questa sentenza risiede nella sua capacità di equilibrare gli interessi dei creditori nel fallimento, nel pieno rispetto della par condicio e delle cause di prelazione. I principi stabiliti dalla Corte consentono inoltre ai creditori privilegiati, ai quali venga offerto un pagamento fuori da una procedura concorsuale, di poterlo accettare senza correre il rischio, in caso di successiva revocatoria, di perdere la ragione di prelazione.