Sentenza n. 16060/2001 delle Sezioni Unite: privilegio speciale e ammissione al passivo
Nel 1999, con l’articolo “Ammissione al passivo, privilegio speciale e mancanza del bene” (in Fallimento, 1999, 1309), l’avv. Edoardo Staunovo-Polacco ha contribuito a un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ossia la n. 16060/2001, che ha trattato il tema dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti privilegiati speciali. La Corte ha stabilito che l’ammissione al passivo non presuppone la presenza del bene sul quale grava il privilegio, ma può essere riconosciuta anche se il bene non è ancora presente nella massa fallimentare, salvo valutarne la successiva apprensione da parte del Curatore, in sede di riparto.
La protezione dei crediti privilegiati nel fallimento
Il principio stabilito dalla sentenza ha avuto un forte impatto sull’ammissione al passivo dei crediti privilegiati, poiché ha consentito ai creditori di essere ammessi al passivo anche in assenza, allo stato, del bene specifico nella massa fallimentare, rinviando il problema della sua identificazione nel patrimonio concorsuale alla fase della ripartizione dell’attivo.