In questa sezione sono menzionati i casi nei quali le controversie seguite dallo studio e gli articoli di dottrina pubblicati dai soci hanno generato orientamenti giurisprudenziali di particolare importanza.
In questa sezione sono menzionati i casi nei quali le controversie seguite dallo studio e gli articoli di dottrina pubblicati dai soci hanno generato orientamenti giurisprudenziali di particolare importanza.
Anno 2024 | Gli avv.ti Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo-Polacco difendono avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quali ricorrenti, una cessionaria di un credito ipotecario bancario, ed ottengono la sentenza n. 7337/2024 che, accogliendo il ricorso e definendo una questione di massima di particolare importanza, afferma il seguente principio di diritto: “nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita”. |
Anno 2022 | “Alcune riflessioni svolte dall’avv. Giorgio Tarzia in più pubblicazioni dottrinarie e dall’avv. Edoardo Staunovo-Polacco nell’articolo intitolato “Mutuo fondiario ed inosservanza del limite di finanziabilità: oscillazioni giurisprudenziali in attesa di un intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione”, pubblicato sul portale www.ilcaso.it in data 18.10.2022, vengono riprese nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33719/2022 che, definendo il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità, ha stabilito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”, e “Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. |
Anno 2022 | Le riflessioni svolte dall’avv. Edoardo Staunovo-Polacco nell’articolo intitolato “Revocatoria fallimentare dei pagamenti dei crediti privilegiati ed insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 70, secondo comma, l. fall.”, pubblicato sul portale www.ilcaso.it in data 4.6.2019, vengono riprese nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5049/2022, che superando il precedente orientamento (che affermava l’ammissione al passivo in via meramente chirografaria), stabilisce il seguente principio nell'interesse della legge: “la revoca, L. Fall., ex art. 67, del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui alla L. Fall., artt. 111, 111 bis, 111-ter e 111-quater”. |
Anno 2020 | L’avv. Giorgio Tarzia difende avanti la Corte di Cassazione una banca in una causa avente ad oggetto la richiesta di scioglimento di un contratto di anticipazione bancaria ai sensi dell’art. 169-bis in un concordato preventivo, ed ottiene l’enunciazione, con la sentenza n. 11524/2020, dei seguenti principi di diritto: "La L.Fall., art. 169 bis, che consente al debitore proponente un concordato di chiedere al giudice delegato lo scioglimento dei contratti pendenti, è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso ed annesso patto di compensazione, fino quando la banca, nell'anticipare al cliente l'importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti. La L.Fall., art. 169 bis è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione. Il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall'incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell'istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di "cristallizzazione" dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo”. |
Anno 2019 | Gli avv.ti Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo-Polacco difendono avanti la Corte di Cassazione una banca in una causa di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, nella disciplina successiva al d.l. 35/2005, ed ottengono la sentenza n. 277/2019 che afferma che il curatore che propone l’azione ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. non può individuare la semplice differenza tra massimo scoperto e saldo finale, ma deve identificare le singole rimesse revocabili avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria, a prescindere dal fatto che riguardino un conto scoperto o solo passivo. |
Anno 2017 | L’avv. Edoardo Staunovo Polacco difende un fallimento milanese avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed ottiene la sentenza n. 1641/2017 (pubblicata in Fallimento, 2017, 149), che riconosce la legittimazione attiva del curatore fallimentare all’azione risarcitoria nei confronti degli amministratori per i danni cagionati dall’effettuazione di pagamenti preferenziali. |
Anno 2015 | Le argomentazioni svolte dall’avv. Edoardo Staunovo-Polacco nelle Osservazioni a Cass. 2695/2013, apparse sulla rivista “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali”, 2013, 694, vengono riprese dal Tribunale di Monza che, con sentenza in data 12.10.2015 (pubblicata in Dir. fall., 2016, II, 602), enuncia per la prima volta il principio secondo il quale “l’art. 56 l.fall., il quale consente ai creditori di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, non è applicabile nel caso in cui il creditore abbia acquistato il credito verso il fallito, non già nell’ambito di un fisiologico svolgimento del rapporto col fallito bensì dopo la dichiarazione di fallimento, al precipuo scopo di non essere costretto a pagare il proprio debito, così avvantaggiandosi in termini economici a danno della massa dell’acquisto del credito a prezzo ridotto rispetto al suo valore nominale, configurandosi, in tal caso, un abuso del diritto”. |
Anno 2013 | L’avv. Giorgio Tarzia difende un istituto bancario avanti la Corte di Cassazione ed ottiene le sentenze nn. 26672/2013 e 27380/2013 (quest’ultima pubblicata in Foro it., 2014, I, 499), che stabiliscono per la prima volta il principio secondo il quale non può essere dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite massimo di finanziabilità previsto dalla delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio. |
Anno 2010 | L’avv. Giorgio Tarzia difende un istituto bancario avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed ottiene la sentenza n. 24418/2010 (pubblicata in Foro it., 2011, I, 428), che stabilisce che la prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei rapporti di conto corrente bancario non decorre dalla chiusura del conto (orientamento precedente), ma dalla data del pagamento, anche a rapporto ancora in corso. |
Anno 2001 | Le argomentazioni svolte dall’avv. Edoardo Staunovo-Polacco nell’articolo intitolato “Ammissione al passivo, privilegio speciale e mancanza del bene”, pubblicato sulla rivista “Il fallimento e le altre procedure concorsuali”, 1999, 1307, vengono riprese nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16060/2001 (pubblicata in Foro it., 2002, I, 1054), che stabilisce il seguente principio: “l’ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all’attivo fallimentare, con la conseguenza che deve demandarsi alla fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio speciale”. |