Sentenza n. 7337/2024 delle Sezioni Unite: un nuovo orientamento in materia di fallimento
Nel 2024, gli avv.ti Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo-Polacco hanno difeso una cessionaria di un credito ipotecario bancario avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ottenendo una sentenza di grande rilievo per la giurisprudenza fallimentare. La decisione ha riguardato il potere purgativo del giudice delegato nell’ambito della liquidazione concorsuale. La Corte ha affermato un principio di diritto che segna un importante punto di riferimento per la gestione delle procedure fallimentari, in particolare riguardo al ruolo del curatore e al potere del giudice delegato.
L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7337/2024 a Sezioni Unite, ha precisato che l’articolo 108 della Legge Fallimentare, nella parte che riguarda il potere purgativo del giudice delegato, deve essere applicato esclusivamente nel contesto della liquidazione concorsuale dell’attivo. Questo potere non può essere esteso a situazioni in cui il curatore agisce come semplice sostituto del fallito, per esempio quando si tratta di adempiere a obblighi contrattuali derivanti da un preliminare di compravendita.
Il potere purgativo del Giudice Delegato e la liquidazione concorsuale dell’attivo
Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione implica che il giudice delegato non possa esercitare il potere purgativo al di fuori del contesto della liquidazione concorsuale dell’attivo, e pertanto esclude che in caso di subentro del curatore in un contratto preliminare di compravendita immobiliare l’ipoteca possa essere cancellata in mancanza del consenso del creditore ipotecario.