Giurisprudenza dallo Studio

La prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito bancario

2 Dicembre 2010

Sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite: La prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito

Nel 2010, l’avv. Giorgio Tarzia ha difeso una banca davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ottenendo una sentenza che ha stabilito un principio fondamentale per la prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito nei rapporti di conto corrente bancario. La Corte ha affermato che la prescrizione non decorre dalla chiusura del conto, ma dalla data del pagamento, anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso.

La nuova linea sulla prescrizione nelle azioni di ripetizione dell’indebito

Questa decisione ha avuto un impatto significativo sulle controversie avviate dai correntisti nei confronti delle banche, chiarendo che le azioni di ripetizione dell’indebito, ossia quelle azioni che permettono a una parte di recuperare somme pagate indebitamente nell’ambito di un rapporto di conto corrente, devono essere soggette alla prescrizione dalla data del pagamento e non dalla chiusura del conto. Tale principio ha avuto un impatto significativo su migliaia di controversie bancarie pendenti davanti ai giudici nazionali ed ha evitato che le azioni di ripetizione potessero riguardare operazioni estinte in periodi anche di molto anteriori al decennio della prescrizione ordinaria.