Giurisprudenza dallo Studio

Revocatoria fallimentare riformata delle rimesse in conto corrente

9 Gennaio 2019

Sentenza n. 277/2019 della Corte di Cassazione: la revocatoria fallimentare riformata delle rimesse in conto corrente

Nel 2019, gli avv.ti Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo-Polacco hanno difeso una banca in un caso che ha riguardato la revocatoria fallimentare riformata di rimesse in conto corrente bancario. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 277/2019, ha stabilito che il curatore fallimentare che agisce ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. b), della Legge Fallimentare non può limitarsi a calcolare la differenza tra massimo scoperto e saldo finale del conto, ma deve identificare le singole rimesse revocabili secondo i criteri stabiliti dall’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall.

Gli oneri probatori del curatore fallimentare nella revocatoria delle rimesse

La Corte ha specificato che, ai fini della revoca, il curatore deve allegare e dimostrare non solo l’esistenza di un rientro, ma prima di tutto la consistenza e la durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria determinata dalle singole rimesse. In altre parole, il curatore deve esaminare le singole rimesse effettuate, in base alla loro entità e durata di permanenza in conto.

L’importanza di una nuova interpretazione della revocatoria

Questa sentenza ha segnato un importante chiarimento della disciplina riformata delle revocatorie fallimentari, perché ha fornito una guida chiara sulla modalità di applicazione dell’articolo 67 l. fall. riformato alle rimesse in conto corrente. La decisione è stata poi confermata da numerose pronunce conformi sia della Corte di Cassazione che dei Giudici di merito.