Giurisprudenza dallo Studio

Scioglimento del contratto di anticipazione bancaria in concordato preventivo

15 Giugno 2020

Sentenza n. 11524/2020 della Corte di Cassazione scioglimento del contratto di anticipazione bancaria

Nel 2020, l’avv. Giorgio Tarzia ha difeso una banca in un caso riguardante lo scioglimento di un contratto di anticipazione bancaria nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. La Corte di Cassazione ha enunciato i principi che disciplinano l’applicazione dell’articolo 169-bis della Legge Fallimentare, chiarendo che il contratto quadro di anticipazione bancaria può essere sciolto solo a determinate condizioni, non applicabili, ad esempio, alla singola operazione di anticipazione già eseguita.

La Corte di Cassazione e le nuove linee guida sui contratti pendenti

La Corte ha precisato che il contratto-quadro di anticipazione bancaria può essere sciolto in caso di apertura di concordato preventivo, ma ciò non si estende alle singole operazioni di anticipazione bancaria già eseguite. Questo principio evita la possibilità di far caducare le operazioni già eseguite in base al contratto di cui viene poi disposto lo scioglimento.

L’applicabilità dell’art. 169-bis l. fall. al contratto quadro di anticipazione bancaria

Il principio stabilito dalla sentenza ha aiutato a definire i limiti applicativi dell’articolo 169-bis l. fall., chiarendo agli operatori quando un contratto di anticipazione bancaria, seppur pendente, possa essere sciolto senza compromettere le operazioni già eseguite prima della domanda di concordato preventivo, con un conseguente maggior rispetto del principio della certezza dei rapporti giuridici.